Art. 1.
(Modifiche all'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato «decreto legislativo n. 163 del 2006», sono aggiunti i seguenti:

      «5-bis. Nei contratti di forniture e di servizi le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella richiesta di preventivo, che le giustificazioni di cui al comma 5 non siano presentate da tutti i partecipanti in allegato all'offerta, bensì da parte dei soli offerenti da assoggettare a verifica di anomalia, a seguito di specifica richiesta.

      5-ter. Ove l'offerta risultata provvisoriamente aggiudicataria non sia soggetta alla valutazione di anomalia di cui ai commi precedenti, le stazioni appaltanti valutano comunque la congruità dell'incidenza dei costi del lavoro, determinati ai sensi del comma 3-bis. Qualora tali costi non risultino congrui, le stazioni appaltanti non procedono all'aggiudicazione definitiva».